Disciplina del lavoro subacqueo

L’Italia non dispone attualmente di una legislazione specifica che identifichi mansioni e tuteli, nei vari ambiti operativi, la categoria degli Operatori Tecnici Subacquei (OTS),a prescindere dal settore lavorativo (industriale,archeologico,di ricerca biologica o geologica,etc).Molte persone operano in mare,laghi e fiumi senza i requisiti previsti dalle leggi vigenti e sono sempre più frequenti le contestazioni delle Autorità Giudiziarie.

Infatti,da molto tempo si lamenta la mancanza di una legislazione specifica che disciplini le attività subacquee lavorative e si invoca una regolamentazione che colmi tale grave lacuna.

In realtà dal 1980, nonostante gli sforzi di molti (si vedano le proposte legislative del Sen. Maravalle, dell’On. Pomicino, del Sen. Maiorca, del Sen. Battaglia, quest’ultima ripresa dall’On.le Alemanno e, più recentemente, dall’On. Arrighi) non si è riusciti ad ottenere alcun passo in avanti per la disciplina di un comparto caratterizzato in Italia da imprese e lavoratori altamente specializzati ricercati ed apprezzati in tutto il mondo.

Dopo lunghi decenni di stasi,finalmente,sono state emanate le Norme UNI n.11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria”; che nel loro complesso risultano,sicuramente, un notevole passo avanti,pur presentando non poche inesattezze o ignorano leggi già in vigore in Italia. A prescindere da ciò,comunque,restano un capo saldo per disciplinare un settore lavorativo fino ad oggi dimenticato e/o ignorato da molti.

I lavori subacquei – svolti a livello nazionale ed internazionale – sono una realtà concreta attraverso il lavoro svolto da “maestranze” tecniche e scientifiche di indubbia competenza e professionalità che tutto il mondo ci invidia anche perché, storicamente, le attività subacquee – anche se per scopi bellici – hanno fatto i primi passi e si sono sviluppate proprio in Italia.

Attività subacquee lavorative che, come noto, abbracciano ormai vari campi operativi: da quello di carattere commerciale e riguardante l’Industria (estrazioni petrolifere, messa in opera di piattaforme, manutenzione e riparazioni delle stesse, ampliamenti portuali, recuperi, demolizioni subacquee,etc.);a quello della pesca, acquicoltura, servizi al turismo, alla nautica, etc.; a quello di carattere culturale e scientifico e riguardante le Università italiane, Istituti scientifici pubblici e privati e i Ministeri competenti (rilevamento di siti archeologici, indagini geologiche, studi biologici, monitoraggi ambientali, etc.).

La diffusione della professione subacquea è oggi,ulteriormente, sollecitata da un mercato del lavoro in continua espansione, legato al crescente sfruttamento della piattaforma continentale sottomarina in vari campi, e dalle collegate necessità di studi, ricerche e prospezioni (in campo estrattivo, sia off-shore che in-shore), come per le risorse della pesca e per gli insediamenti di maricoltura, per le relative valutazioni di impatto ambientale e per le attività di ricerca biologica e monitoraggio.

Non va,infatti, trascurata la crescente domanda di operatori subacquei in campo scientifico e turistico-ambientale collegata,anche, allo sviluppo dei parchi marini.

Da questa situazione, la configurazione di una “nuova” professione: quella dell’Operatore Tecnico Subacqueo (OTS),peraltro disciplinata da ben 2 DD.MM.Marina Mercantile e fin dal 1979) non più legata, tradizionalmente, ad ambiti operativi (militare, portuale, piattaforme petrolifere), ma estesa ad una più vasta gamma di impieghi in cui, comunque, deve essere sempre garantita la sicurezza del lavoro, possibile solo attraverso una specifica formazione e informazione prevenzionale del rischio e protocolli finalizzati alla tutela dell’incolumità fisica,etc.

Nonostante il quadro di espansione sopra accennato, a causa della mancanza di una specifica regolamentazione legislativa, le stesse imprese di settore sono oggi “costrette” a produrre una propria autoregolamentazione, con non poche difficoltà.

Anche gli istituti di ricerca scientifica sono esposti a gravi responsabilità, in caso di evento invalidante o letale occorso in immersione a “ricercatori scientifici” a cui sia stata commissionata la ricerca da parte di un Dipartimento universitario o Responsabile scientifico; questi assumono infatti la veste di veri e propri Committenti alla luce dell’attuale legislazione vigente (D.L.vo n. 626/94 D.L.vo 81/08 e D.M.n.363/98), con tutte le responsabilità esecutive, contrattuali e assicurative sul rischio subacqueo conseguenti.

Al riguardo, l’Unione Europea detta invece normative assai precise che regolano l’attività subacquea professionale.

Normative che altri Stati Membri hanno adottato ed applicato già da tempo,subordinando il lavoro subacqueo al possesso di titoli professionali rilasciati in ossequio alla legislazione vigente nel proprio Stato.

In Italia il lavoro subacqueoi,si ripete, a prescindere dal campo di estrinsecazione,sia esso di carattere industriale,scientifico,di ricerca biologica o geologica,archeologica,etc. è disciplinato dal D.M. Marina Mercantile del 13.01.1979 (G.U. n.47 del 16/02/1979) che, in particolare, regolamenta il lavoro subacqueo a livello nazionale, condizionandolo all’iscrizione in apposito Registro tenuto dalle Capitanerie di Porto. Questa iscrizione è possibile soltanto ai possessori di un titolo di qualifica professionale conseguito presso scuole o istituti riconosciuti dallo Stato in base,come già espresso,alla L.Q.n.845/78 e regionali di attuazione.

Il successivo (D.M.Marina Mercantile del 2.02.1982 G.U. n.65 dello 08/03/1982) ha specificato ancor meglio la titolazione professionale di cui deve dotarsi il lavoratore subacqueo per potersi iscrivere nel registro tenuto dalle Capitanerie di Porto per poter svolgere, regolarmente, il lavoro subacqueo in qualsiasi campo esso si effettui,a pieno titolo di diritto.

Tale DM Marina Mercantile del 02.02.1982 recita testualmente: omissis…ravvisata l’opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale, si decreta: essere in possesso dell’attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall’art.5 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e delle relative leggi regionali di attuazione. Per i cittadini di altri Paesi Membri della Comunità Economica Europea è considerato abilitante all’iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l’espletamento dell’attività sommozzatoria professionale nell’ambito dei porti…omissis…

Il titolo di qualifica professionale conseguito ai sensi della succitata L.Q.n.845/78
ha, pertanto, valenza Europea e pariteticità con gli altri titoli rilasciati da Paesi membri della UE,ai fini della libera circolazione dei lavoratori (Direttiva UE 2005/36).

Il Decreto legislativo n.81/08, poi, ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema relativo alla tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, con la prescrizione di misure di tutela della salute e sicurezza in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. Esso si applica in tutte le realtà nelle quali si svolge attività lavorativa in genere, senza distinzione di settore, dimensione o numero dei lavoratori tra cui, a pieno titolo,rientra anche quella subacquea.

Tutti i lavoratori subacquei devono, quindi, essere in possesso di quella professionalità prescritta dalla attuale legislazione (L.Q.n.845/78), pena l’esercizio abusivo di una professione (art.348 cpp) per il cui espletamento è prescritta una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato:la qualifica professionale,per l’appunto.

La attuale legislazione quale quella enunciata in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, costituisce lo strumento mediante il quale il diritto alla salute deve trovare pratica ed effettiva applicazione.

E la formazione e informazione prevenzionale del rischio è,da sempre e legislativamente considerata la migliore,se non unica, forma di tutela della salute dei lavoratori.

La tanto auspicata nuova legge “subacquea”, quindi,ove e se emanata, non potrebbe ignorare o non armonizzarsi con tutte le leggi già esistenti ed emanate dalla Repubblica italiana, pena la sua incostituzionalità.

Ed è forse per tali motivi che una “legge subacquea” non trova ancora pratica applicazione, visto che la legislazione in materia di lavoro (sotto cui ricade anche quello subacqueo) è assai ben tutelato, purché l’imprenditoria di settore (pubblica e privata) e gli operatori tecnici subacquei impiegati prendano coscienza dei valori di diritto espressi da entrambe le parti.

In questo quadro, è comunque evidente come chiunque metta la testa sott’acqua, per fini che non siano quelli propriamente amatoriali o diportistici, rientrino in quelli professionali.