LEGGI
E DECRETI APPLICABILI E/O DISCIPLINANTI L'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
SUBACQUEA
ED IPERBARICA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO .
In attesa di una specifica Legge che tuteli e disciplini
le categorie degli Operatori Tecnici Subacquei (OTS) e
dei Tecnici Iperbarici, si ritiene che alcune Leggi sul
lavoro e sui lavoratori (tra cui rientrano a pieno titolo
le categorie sopra esposte) attualmente operanti sul Territorio,
possano essere considerate perfettamente aderenti ai settori
subacquei ed iperbarici connessi, poiché finalizzate
alla prevenzione e alla tutela dell'incolumità fisica
di tutte quelle fascie di lavoratori di cui fa' parte la
realtà oggettiva dei settori sopra esposti ,a prescindere
dal campo di estrinsecazione:sia esso industriale che scientifico
e/o di ricerca archeologica,biologica o geologica.
Si ritiene di poter indicare,per primo, un Decreto del
Presidente della Repubblica che, seppur riguardante la
categoria dei lavoratori impieganti aria compressa per
la respirazione immessa in contenitori (cassonisti), è perfettamente
attualizzata alla realtà oggettiva dei lavoratori
subacquei ed iperbarici in quanto anche tali categorie
di lavoratori utilizzano il medesimo miscuglio gassoso
per la propria respirazione e sono, alla medesima stregua
, esposte alle “turbe” derivanti dalla respirazione
di aria compressa.
Tale DPR disciplina il lavoro e prescrive norme di sicurezza
sia per i lavoratori impegnati nella respirazione di aria
compressa immessa a pressione nei suddetti "cassoni",
che possiede le medesime caratteristiche dei gas respiratorii
di cui usufruiscono i lavoratori subacquei, seppur provenienti
da contenitori rigidi portati sulle spalle (bombole) a
alla bocca attraverso riduttori di pressione/erogatori
di aria compressa, sia i "preposti" all'impiego
delle prescritte camere iperbariche che devono provvedere
alla tutela dell'incolumità fisica dei soggetti
esposti ai rischi derivanti dalla respirazione di aria
compressa e degli eventi embolici in c ui possono “incappare” pur
nel rispetto ortodosso di metodiche tecniche e calcoli
applicativi di desaturazione di N2.
Ci si intende riferire al :
- D.P.R. n° 321 del 20 marzo 1956, concernente le Norme
di prevenzione degli infortuni nel lavoro con la respirazione
di aria compressa.
All'uopo, si consideri infatti che :
Il DPR 321/56, all'art. 1, dal titolo - Campo di applicazione
- recita che ... omissis ... Il presente Decreto si
applica ai lavori eseguiti ad aria compressa, ai quali
siano addetti
lavoratori subordinati ai sensi dell'art.3 del Decreto
del Presidente della Repubblica n° 547 del 27.04.1955...
omissis...
Riferibile, quindi, anche alle categorie dei lavoratori
Subacquei ed Iperbarici.
All'art. 3, si specifica che... omissis... All' osservanza
delle norme del presente Decreto sono tenuti, per quanto
loro spetti e competa, coloro che esercitano le attività indicate
nell'art. 1, i dirigenti, i preposti, i lavoratori addetti
ed i medici... omissis...
Idem come sopra.
All'art. 8 si prescrive la presenza di una camera iperbarica,
per eventuali ricompressioni terapeutiche da attuarsi nei
confronti dei lavoratori esposti alle turbe derivanti dalla
respirazione di aria compressa, fin dalla pressione massima
di lavoro pari a 1,5 atmosfere (ndr:non specificando se
atmosfere assolute o relative,la batimetria può identificarsi
fin dal valore di – 5 metri) e indica che... omissis... La
camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni
tali da contenere almeno un letto-branda e da consentire
al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato...omissis...
Ovvero, viene prescritto che la camera iperbarica debba
essere dotata di un doppio ambiente, isolato da apposita
portelleria, per garantire l'assistenza tecnica e sanitaria
all'interno della stessa. Le camere iperbariche che non
dispongano di tale possibilità di assistenza all'interno
della stessa si ritiene,a buona ragione e per esclusivi
motivi di sicurezza e di assistenza,non conformi alle prescrizioni
legislative per la materia di cui trattasi.
All'art. 11, comma 2, viene prescritto che ...omissis...
Il cantiere in cui si eseguono lavori a pressione superiore
a 1,5 atmosfere deve, altresì, essere dotato di
mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica
i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'aria compressa
(M.d.D.- Malattia da Decompressione). A tal fine, annessa
al locale di pronto soccorso, deve essere predisposta una
apposita camera di ricompressione rispondente ai requisiti
stabiliti dal precedente art. 8 ... omissis ... (ndr:camera
dotata di doppio ambiente iperbarizzabile, separato da
apposita portelleria).
Ovvero, i cantieri in cui si preveda l'impiego di personale
tecnico da esporre alla respirazione di aria compressa,
a partire dalla batimetria di – 15 (o -5), devono
essere dotati di camere iperbariche con le caratteristiche
funzionali prescritte dall'art. 8.
All'art. 12, il comma 1, specifica che ... omissis... Un
infermiere deve essere sempre sul luogo di lavoro durante
il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro attività in
aria compressa e durante la decompressione... omissis...
e al comma 5 ... omissis ... Per le pressioni
superiori a 2,5 atmosfere (ndr:dalla batimetria di – 25,o di
-15) l'Ispettorato del Lavoro può prescrivere la
presenza del medico nel cantiere o nelle sue immediate
vicinanze ...omissis...e, infine, all'art. 28, comma 5,
si prescrive che... omissis... Il controllo dei tempi di
compressione e decompressione, da eseguirsi mediante l'orologio
e la lettura dei manometri, devono essere affidati a persona
ESPERTA...omissis...
Ovvero, affidati a personale qualificato professionalmente
ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali di attuazione,
facilmente individuabile nei Tecnici Iperbarici, già qualificati
dalla Scuola fin dal 1974 e operanti , dal 1980 alla data,
presso il Policlinico Umberto 1° di Roma e, dal 1984,
anche presso l'Ospedale Marino di Cagliari.
Considerazioni :
a) - il DPR 321/56 si applica ai lavori eseguiti con aria
compressa ai quali siano addetti lavoratori subordinati
;
b) - all'osservanza delle norme indicate in tale DPR 321/56
sono tenuti i dirigenti, i preposti e i lavoratori addetti
;
c) - la camera iperbarica deve avere dimensioni tali da
permettere l'assistenza all'interno della stessa (doppio
ambiente separato da apposita portelleria) ;
d) - la batimetria minima che preveda la presenza di tale
camera iperbarica di assistenza e/o terapia è individuata
in quella di – 15 (o -5) ;
e) - il lavoro svolto in stato di iperbarismo, con l'impiego
di aria compressa per la respirazione è subordinato,
anche, alla qualifica professionale dei preposti alle ricompressioni
terapeutiche o di impiego operativo, riconoscendo nel titolo
di "ESPERTO" quel titolo che sancisce il possesso
della necessaria professionalità e responsabilità ritenute
indispensabili per svolgere lavori ad elevato indice di
pericolosità.
Tutto quanto finora analizzato appare perfettamente aderente
alla realtà oggettiva del lavoro da svolgersi in
iperbarismo, "asciutto o bagnato" che sia (n
dr:in camere iperbariche o in immersione).
Ma se anche non si volesse paritetizzare, per facile analogia,
i lavoratori operanti nei "cassoni" a quelli
subacquei, seppur disciplinati da identiche procedure prevenzionali
del rischio e impieganti il medesimo miscuglio respiratorio
(aria compressa), il lavoro subacqueo da svolgersi in ambito
nazionale,a prescindere dal settore di estrinsecazione
(industria,Beni Culturali,Geologia,Biologia,Ambiente,etc.), è disciplinato
da ben due specifici Decreti emanati dal Ministero della
Marina Mercantile:
- D.M. del 13.01.1979, Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n° 47 del 16.02.1979, dal titolo
- Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio
locale - che differenzia
l'attività professionale subacquea da quella svolta
dai Palombari e disciplina il lavoro subacqueo nazionale.
Tale Decreto ministeriale recita che...omissis...Ritenuto
che l'attività dei sommozzatori differisce da quella
svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi
impiegati durante la prestazione e ravvisata, quindi, in
relazione alle esigenze del traffico, la necessità di
riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego ; sentito
il Ministero della Sanità ; sentito il Ministero
della Pubblica Istruzione ; sentito l'Ufficio del Ministro
per le Regioni...omissis...ISTITUISCE la categoria
dei sommozzatori in servizio locale/portuale e subordina l'espletamento
del lavoro subacqueo, previa iscrizione in apposito Registro
tenuto dalle Capitanerie di Porto.
All'art. 3, punto 6, si prescrive tale iscrizione subordinandola
al possesso di precisi titoli di qualificazione professionale
previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali di attuazione,
meglio ricompresi nel successivo :
- D.M. dello 02.02.1982, Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana n° 65 dello 08.03.1982 dal titolo - Modificazioni
al Decreto Ministeriale 13.01.1979 istitutivo della categoria
dei sommozzatori in servizio locale che recita espressamente...omissis...Ravvisata
l'opportunità di adottare, per gli attestati di
qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda
le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla
formazione professionale, decreta che il punto 6, dell'articolo
3 del Decreto Ministeriale 13.01.1979 sia così modificato
: essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto
ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale,
con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore)
rilasciati da istituti di stato o legalmente riconosciuti,
ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al
termine dei corsi di formazione professionale effettuati
secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge
21 dicembre 1978, n° 845 e dalle relative leggi regionali
di attuazione...omissis...Per i cittadini di altri Paesi
membri della Comunità Economica Europea è considerato
abilitante all'iscrizione (nel registro dei sommozzatori
tenuto dalle capitanerie di porto, ndr) anche il possesso
di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del
Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria
professionale nell'ambito dei porti...omissis...
Precisi titoli di qualificazione professionale sono, pertanto,
stati ritenuti indispensabili per espletare attività lavorativa
subacquea, da valere su tutto il Territorio nazionale e
conseguiti in base a specifica Legge che, dal 1978, ha "assorbito" quanto
veniva svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione,
attraverso i propri Consorzi Provinciali per l'Istruzione
Tecnica e dal Ministero del Lavoro attraverso i propri
CAP - Centri di Addestramento Professionale, demandando
alle Regioni Italiane la regolamentazione di attuazione
degli appositi corsi formativi.Ci si riferisce alla:
- Legge-Quadro n° 845 del 21.12.1978 in materia di
Formazione professionale che, all'art. 2, dal titolo -
Oggetto della formazione professionale, così recita...omissis...Le
iniziative di formazione professionale costituiscono un
servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un
sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione
delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere
ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla
qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione,
all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori,
in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di
formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini
che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati
prosciolti e possono concernere ciascun settore produttivo,
sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle
iniziative di formazione professionale possono essere ammessi
anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione,
nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi
vigenti...omissis...
Sono chiari i ruoli professionali, le categorie di riferimento
e i settori di estrinsecazione.
In attuazione di specifiche Direttive promosse dalla Comunità Economica
Europea, anche un recente Decreto Legislativo appare perfettamente
aderente alla realtà del lavoro subacqueo, vieppiù perché amplia
i settori di estrinsecazione, sia pubblici che privati
e appare perfettamente "calzante" alle nuove
figure di lavoratori subacquei tra cui compaiono gli Istruttori
subacquei e le Guide ambientali subacquee. Anche i citati "utenti
dei servizi di formazione scolastica" risultano, a
tutti gli effetti, potersi individuare tra gli allievi
partecipanti a corsi subacquei sportivi che, seppur con
finalità amatoriali, sono da considerarsi, durante
il periodo scolastico, "lavoratori non retribuiti" e,
come tali, anch'essi rientranti tra le fascie di quanti
debbono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, prescritta da apposite normative dell'Ispettorato
del Lavoro e Leggi nazionali, da concretizzarsi presso
l'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro.
Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 626 del 19.09.1994 - Attuazione
delle Direttive 89/391 CEE,89/654 CEE,89/655 CEE,89/656
CEE,90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro che all'art. 1, comma 1, dal titolo "Campo
di applicazione " recita che...omissis...Il presente
decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
in tutti i settori di attività privati o pubblici...omissis...e
all'art. 2, comma 1, lett.a), dal titolo "Definizioni" specifica
cosa si intende per ...omissis... Lavoratore : persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica,universitaria e professionale...omissis...Sono
altresì equiparati gli allievi di istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale...omissis... e all'art. 2, comma 1,
lett. b), specifica cosa si intende per...omissis...Datore
di lavoro : qualsiasi persona fisica, giuridica o soggetto
pubblico che è titolare del rapporto con il lavoratore
e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello
stabilimento...omissis...
Se gli allievi di un corso sportivo subacqueo sono da considerarsi,
e a ragione, lavoratori perché utenti di
un servizio di formazione scolastica, è pur
vero che il datore di lavoro si identifica nell'Istruttore subacqueo o nel
preposto all'insegnamento e, come tale, deve essere anch'egli in possesso della
indispensabile e prescritta professionalità individuabile, ovviamente,
nel titolo di qualificazione professionale prescritto dalla legge quadro 845/78.
E' palese, infatti, che NESSUN brevetto o attestato di qualsiasi tipo, genere
o natura conseguito presso qualunque organizzazione sportivo/amatoriale nazionale,
seppur riferentesi a Federazioni nazionali affiliate al CONI, potranno mai
conferire a tali attestazioni, paritetico o sostitutivo titolo abilitativo
di carattere professionale, così come prescritto dalle citate leggi
al riguardo.
Attualmente l'attività di istruzione subacquea viene esercitata da parte
di persone sprovviste di tali titoli professionali abilitativi all'esercizio
di una professione quale è, a tutti gli effetti, quella di Istruttore
subacqueo. Tale attività professionale, pertanto, appare del tutto illegittima
poiché priva, non solo del benché minimo titolo di diritto ad
espletare un'attività corsuale, ma della indispensabile professionalità attestata
secondo la vigente normativa per la materia di cui trattasi che implica, di
converso, oggettive responsabilità, anche di carattere penale, nei confronti
di chi esercita una attività professionale in cui è prescritto,
invece, il possesso di una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato (DD.MM.
Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982).
Un successivo Decreto Legislativo, amplia il campo di estrinsecazione del D.L.
vo 626/94.
Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 242 del 19.03.1996, dal titolo
- Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19.09.1994,
n° 626, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro che all'art. 2 (Definizioni),
comma 1, lett. a), specifica ancor meglio cosa si intende
per... omissis...
Lavoratore : persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, con rapporto subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società e degli
enti stessi e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e professionale...omissis...Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici...omissis...
E i lavoratori subacquei, in uno con gli "utenti dei
servizi di formazione scolastica", sembrano fin troppo
esposti ai rischi derivanti dagli agenti FISICI e BIOLOGICI
propri dell'attività subacquea, a qualunque fine
e specializzazione operativa svolta, (stati asfittici e
sincopali, Malattie da Decompressione, Sindrome Neuro Psichica
da Aria Compressa,osteonecrosi,anchilosi,artrosi, etc,
etc...).
All'art. 2, comma 1, lett. b) si chiarisce ancor meglio
cosa si intende per ...omissis...Datore di lavoro :
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita
ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 03.02.1993,
n° 29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale...omissis...
Funzionari di strutture Pubbliche o di Organizzazioni convenzionate
con tali strutture,quindi,al pari della figura professionale
dell’Istruttore subacqueo, sembrano rientrare facilmente
tra le figure previste del datore di lavoro poiché ha
la "responsabilità dell'impresa" o "i
poteri di gestione" (titolari di diving center o prestatori
d'opera o lavoratori autonomi,Associazioni,Agenzie di servizi,etc.)
poiché producono un "bene o servizio" didattico
o di accompagnamento subacqueo o di carattere ambientale
dotato di autonomia finanziaria.
All'art. 2, comma 1, lett. i), infatti si inserisce la
chiarificazione di...omissis... Unità produttiva
: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale...omissis...
Il successivo Decreto Legislativo individua “i lavori
subacquei con autorespiratori” tra quelli ad elevato
indice di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 494 del 14.08.1996, dal titolo –Attuazione
della Direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
e mobili.All'art.25,allegato 2, dal titolo "Elenco
dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori" di cui all’art.11,comma
1,il p.7 cita espressamente :"LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI" e il p.8 i “LAVORI IN CASSONI AD
ARIA COMPRESSA" diversificando le due categorie di
lavoratori.
Tutti i lavori subacquei con respiratori,pertanto, a prescindere
dalla tipologia operativa e/o impiego strumentale, sia
esso svolto in forma autonoma o subordinata,sia nel settore
pubblico o privato (D.L.vo 626/94,art.1,comma 1) possono
essere svolti,SOLTANTO, da personale in possesso dei requisiti
professionali prescritti dalla legge quadro n.845/78 e
dai DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982 per
l’espletamento di attività lavorative professionali
in cui rientrano,a pieno diritto,anche quelle svolte per
fini culturali/scientifici (archeologia,ricerca biologico/ambientale
e geologica).
Fini culturali,scientifici e di ricerca (archeologica,biologica
e geologica) che sono disciplinati,in ambito universitario,dal:
Decreto Ministeriale del 5 Agosto 1998,n.363 dal titolo “Regolamento
recante le norme per l’individuazione delle particolari
esigenze delle università e degli istituti di istruzione
universitaria ai fini delle norme contenute nel D.L.gs.19
settembre 1994,n.626 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.1 – Campo di applicazione e particolari esigenze.Comma
1:Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626
e sue modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte
le attività di didattica,di ricerca,di assistenza,di
servizio,svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e
dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le
proprie sedi che presso sedi esterne.
Art.2 – Soggetti e categorie di riferimento.Comma
1:Il datore di lavoro,con apposito provvedimento dell’università,viene
individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni
singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee,qualificabile
come unità produttiva ai sensi del presente articolo,dotata
di poteri di spesa e di gestione.Per tutte le altre strutture
prive di tali poteri e per quelle di uso comune,il datore
di lavoro è il rettore.
Art.2,comma 2:Si intendono per unità produttive
le strutture amministrative,le presidenze di facoltà,i
dipartimenti,gli istituti,i centri di servizio o di assistenza,le
aziende universitarie…omissis…nonché ogni
altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee,dotate
di poteri di spesa e di gestione,istituite dalle università ed
individuate negli atti generali di ateneo.
Art.2,comma3:Sono considerati laboratori i luoghi o gli
ambienti in cui si svolgono attività didattica,di
ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine,di
apparecchi ed attrezzature di lavoro…omissis…ovvero
di agenti chimici,fisici o biologici (e i rischi connessi
con l’espletamento delle attività subacquee
svolte in ambito universitario sono quelli propri collegati
ai danni fisici a cui sono esposti gli studenti/lavoratori.ndr)…omissis…sono
considerati laboratori,altresì,i luoghi o gli ambienti
ove si svolgono attività al di fuori dell’area
edificata della sede,quali,ad esempio,campagne archeologiche,geologiche,marittime…omissis…
Art.2,comma 4:Oltre al personale docente,ricercatore,tecnico
e amministrativo dipendente dell’università,si
intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato
e quello degli enti convenzionati,sia pubblici che privati,che
svolge l’attività presso le strutture dell’università…omissis…nonché gli
studenti dei corsi universitari,i dottorandi,gli specializzandi,i
tirocinanti,i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati,quando
frequentino laboratori didattici di ricerca o di servizio
e,in ragione dell’attività specificamente
svolta,siano esposti a rischi individuati nel documento
di valutazione.
Considerazione valutativa:
Se gli studenti e il personale docente,di ricerca,tecnico
e amministrativo di cui al comma 4 effettuano attività subacquea
commissionata per fini di studio e/o di ricerca,anche in
luoghi o ambienti ove si svolgono attività al di
fuori dell’area edificata della sede universitaria
di cui al prec.art.2,comma 3,essendo considerati “lavoratori”,svolgono
una attività di rischio particolare per la sicurezza
e la salute, già individuato dal D.L.gs.n.494/96,Cap.II,p.7,sia
nel settore archeologico che geologico e marittimo.Sembra
palese che qualunque responsabile delle unità produttive
di cui al prec.art.2,comma 2,”commissioni” una
ricerca subacquea ad uno studente, assume precise responsabilità in
caso di evento dannoso possa occorrere al medesimo studente/lavoratore,
sia di carattere fisico che biologico.Anche se sembra che
il solo esporlo a tale rischio,investa precise responsabilità del “datore
di lavoro”.Non v’è dubbio che questi
lavoratori/studenti,dottorandi,specializzandi,tirocinanti
e borsisti,per fini prevenzionali del rischio insito nelle
attività subacquee,a qualunque fine svolto, debbano
essere in possesso di adeguata qualifica professionale
conseguibile,soltanto, ai sensi della citata Legge-Quadro
n.845 del 21.12.1978.Titolazione professionale prescritta,peraltro,dai
DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982 per l’espletamento
di attività lavorativa subacquea in ambito locale/portuale.E
le attività di ricerca archeologica,biologica o
geologica sembrano rientrare,a pieno titolo e diritto,tra
quelle attività professionali disciplinate dalle
leggi fin qui recitate.
La Regione Toscana, in data 30.07.1997, ha emanato
la legge regionale n° 54 dal titolo "Disciplina della professione
di Guida ambientale subacquea" in attuazione dell'art.11
della legge 17.03.1983, n° 217 dal titolo "Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell'offerta turistica". Attualmente
si sta predisponendo un Registro iscrizionale di tale fascia
di lavoratori subacquei, unitamente alla istituzione di
appositi corsi formativi professionali per il conseguimento
della qualifica di "Guida ambientale subacquea" ritenuta
indispensabile per esercitare attività professionale
subacquea rivolta ad una fascia di utenti "amatoriali".
I requisiti richiesti per l'ammissione partecipativa sono
:
a) - periodo di attività, documentato fiscalmente,
non inferiore a due anni nel periodo 01/01/1992 - 25/08/1997
;
b) - conseguimento della qualifica professionale nel decennio
01/01/1987 - 25/08/1997 in corsi organizzati dalla Regione
Toscana per profili attinenti le specialità previste
dalla legge.
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