Scuola Professionale
di Immersione Subacquea
"MARCO POLO"
(FONDATA NEL 1959)

CONT@TTO
LEGGI E DECRETI  APPLICABILI E/O DISCIPLINANTI  L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
SUBACQUEA ED IPERBARICA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO .

In attesa di una specifica Legge che tuteli e disciplini le categorie degli Operatori Tecnici Subacquei (OTS) e dei Tecnici Iperbarici, si ritiene che alcune Leggi sul lavoro e sui lavoratori (tra cui rientrano a pieno titolo le categorie sopra esposte) attualmente operanti sul Territorio, possano essere considerate perfettamente aderenti ai settori subacquei ed iperbarici connessi, poiché finalizzate alla prevenzione e alla tutela dell'incolumità fisica di tutte quelle fascie di lavoratori di cui fa' parte la realtà oggettiva dei settori sopra esposti ,a prescindere dal campo di estrinsecazione:sia esso industriale che scientifico e/o di ricerca archeologica,biologica o geologica.
Si ritiene di poter indicare,per primo, un Decreto del Presidente della Repubblica che, seppur riguardante la categoria dei lavoratori impieganti aria compressa per la respirazione immessa in contenitori (cassonisti), è perfettamente attualizzata alla realtà oggettiva dei lavoratori subacquei ed iperbarici in quanto anche tali categorie di lavoratori utilizzano il medesimo miscuglio gassoso per la propria respirazione e sono, alla medesima stregua , esposte alle “turbe” derivanti dalla respirazione di aria compressa.
Tale DPR disciplina il lavoro e prescrive norme di sicurezza sia per i lavoratori impegnati nella respirazione di aria compressa immessa a pressione nei suddetti "cassoni", che possiede le medesime caratteristiche dei gas respiratorii di cui usufruiscono i lavoratori subacquei, seppur provenienti da contenitori rigidi portati sulle spalle (bombole) a alla bocca attraverso riduttori di pressione/erogatori di aria compressa, sia i "preposti" all'impiego delle prescritte camere iperbariche che devono provvedere alla tutela dell'incolumità fisica dei soggetti esposti ai rischi derivanti dalla respirazione di aria compressa e degli eventi embolici in c ui possono “incappare” pur nel rispetto ortodosso di metodiche tecniche e calcoli applicativi di desaturazione di N2.
Ci si intende riferire al :
- D.P.R. n° 321 del 20 marzo 1956, concernente le Norme di prevenzione degli infortuni nel lavoro con la respirazione di aria compressa.
All'uopo, si consideri infatti che :
Il DPR 321/56, all'art. 1, dal titolo - Campo di applicazione - recita che ... omissis ... Il presente Decreto si applica ai lavori eseguiti ad aria compressa, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27.04.1955... omissis...
Riferibile, quindi, anche alle categorie dei lavoratori Subacquei ed Iperbarici.
All'art. 3, si specifica che... omissis... All' osservanza delle norme del presente Decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attività indicate nell'art. 1, i dirigenti, i preposti, i lavoratori addetti ed i medici... omissis...
Idem come sopra.
All'art. 8 si prescrive la presenza di una camera iperbarica, per eventuali ricompressioni terapeutiche da attuarsi nei confronti dei lavoratori esposti alle turbe derivanti dalla respirazione di aria compressa, fin dalla pressione massima di lavoro pari a 1,5 atmosfere (ndr:non specificando se atmosfere assolute o relative,la batimetria può identificarsi fin dal valore di – 5 metri) e indica che... omissis... La camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto-branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato...omissis...
Ovvero, viene prescritto che la camera iperbarica debba essere dotata di un doppio ambiente, isolato da apposita portelleria, per garantire l'assistenza tecnica e sanitaria all'interno della stessa. Le camere iperbariche che non dispongano di tale possibilità di assistenza all'interno della stessa si ritiene,a buona ragione e per esclusivi motivi di sicurezza e di assistenza,non conformi alle prescrizioni legislative per la materia di cui trattasi.
All'art. 11, comma 2, viene prescritto che ...omissis... Il cantiere in cui si eseguono lavori a pressione superiore a 1,5 atmosfere deve, altresì, essere dotato di mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'aria compressa (M.d.D.- Malattia da Decompressione). A tal fine, annessa al locale di pronto soccorso, deve essere predisposta una apposita camera di ricompressione rispondente ai requisiti stabiliti dal precedente art. 8 ... omissis ... (ndr:camera dotata di doppio ambiente iperbarizzabile, separato da apposita portelleria).
Ovvero, i cantieri in cui si preveda l'impiego di personale tecnico da esporre alla respirazione di aria compressa, a partire dalla batimetria di – 15 (o -5), devono essere dotati di camere iperbariche con le caratteristiche funzionali prescritte dall'art. 8.
All'art. 12, il comma 1, specifica che ... omissis... Un infermiere deve essere sempre sul luogo di lavoro durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro attività in aria compressa e durante la decompressione... omissis... e al comma 5 ... omissis ... Per le pressioni superiori a 2,5 atmosfere (ndr:dalla batimetria di – 25,o di -15) l'Ispettorato del Lavoro può prescrivere la presenza del medico nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze ...omissis...e, infine, all'art. 28, comma 5, si prescrive che... omissis... Il controllo dei tempi di compressione e decompressione, da eseguirsi mediante l'orologio e la lettura dei manometri, devono essere affidati a persona ESPERTA...omissis...
Ovvero, affidati a personale qualificato professionalmente ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali di attuazione, facilmente individuabile nei Tecnici Iperbarici, già qualificati dalla Scuola fin dal 1974 e operanti , dal 1980 alla data, presso il Policlinico Umberto 1° di Roma e, dal 1984, anche presso l'Ospedale Marino di Cagliari.

Considerazioni :
a) - il DPR 321/56 si applica ai lavori eseguiti con aria compressa ai quali siano addetti lavoratori subordinati ;
b) - all'osservanza delle norme indicate in tale DPR 321/56 sono tenuti i dirigenti, i preposti e i lavoratori addetti ;
c) - la camera iperbarica deve avere dimensioni tali da permettere l'assistenza all'interno della stessa (doppio ambiente separato da apposita portelleria) ;
d) - la batimetria minima che preveda la presenza di tale camera iperbarica di assistenza e/o terapia è individuata in quella di – 15 (o -5) ;
e) - il lavoro svolto in stato di iperbarismo, con l'impiego di aria compressa per la respirazione è subordinato, anche, alla qualifica professionale dei preposti alle ricompressioni terapeutiche o di impiego operativo, riconoscendo nel titolo di "ESPERTO" quel titolo che sancisce il possesso della necessaria professionalità e responsabilità ritenute indispensabili per svolgere lavori ad elevato indice di pericolosità.
Tutto quanto finora analizzato appare perfettamente aderente alla realtà oggettiva del lavoro da svolgersi in iperbarismo, "asciutto o bagnato" che sia (n dr:in camere iperbariche o in immersione).
Ma se anche non si volesse paritetizzare, per facile analogia, i lavoratori operanti nei "cassoni" a quelli subacquei, seppur disciplinati da identiche procedure prevenzionali del rischio e impieganti il medesimo miscuglio respiratorio (aria compressa), il lavoro subacqueo da svolgersi in ambito nazionale,a prescindere dal settore di estrinsecazione (industria,Beni Culturali,Geologia,Biologia,Ambiente,etc.), è disciplinato da ben due specifici Decreti emanati dal Ministero della Marina Mercantile:
- D.M. del 13.01.1979, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 47 del 16.02.1979, dal titolo - Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale - che differenzia l'attività professionale subacquea da quella svolta dai Palombari e disciplina il lavoro subacqueo nazionale. Tale Decreto ministeriale recita che...omissis...Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata, quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego ; sentito il Ministero della Sanità ; sentito il Ministero della Pubblica Istruzione ; sentito l'Ufficio del Ministro per le Regioni...omissis...ISTITUISCE la categoria dei sommozzatori in servizio locale/portuale e subordina l'espletamento del lavoro subacqueo, previa iscrizione in apposito Registro tenuto dalle Capitanerie di Porto.
All'art. 3, punto 6, si prescrive tale iscrizione subordinandola al possesso di precisi titoli di qualificazione professionale previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali di attuazione, meglio ricompresi nel successivo :
- D.M. dello 02.02.1982, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 65 dello 08.03.1982 dal titolo - Modificazioni al Decreto Ministeriale 13.01.1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale che recita espressamente...omissis...Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale, decreta che il punto 6, dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13.01.1979 sia così modificato : essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di stato o legalmente riconosciuti, ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n° 845 e dalle relative leggi regionali di attuazione...omissis...Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità Economica Europea è considerato abilitante all'iscrizione (nel registro dei sommozzatori tenuto dalle capitanerie di porto, ndr) anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti...omissis...
Precisi titoli di qualificazione professionale sono, pertanto, stati ritenuti indispensabili per espletare attività lavorativa subacquea, da valere su tutto il Territorio nazionale e conseguiti in base a specifica Legge che, dal 1978, ha "assorbito" quanto veniva svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso i propri Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica e dal Ministero del Lavoro attraverso i propri CAP - Centri di Addestramento Professionale, demandando alle Regioni Italiane la regolamentazione di attuazione degli appositi corsi formativi.Ci si riferisce alla:
- Legge-Quadro n° 845 del 21.12.1978 in materia di Formazione professionale che, all'art. 2, dal titolo - Oggetto della formazione professionale, così recita...omissis...Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti...omissis...
Sono chiari i ruoli professionali, le categorie di riferimento e i settori di estrinsecazione.
In attuazione di specifiche Direttive promosse dalla Comunità Economica Europea, anche un recente Decreto Legislativo appare perfettamente aderente alla realtà del lavoro subacqueo, vieppiù perché amplia i settori di estrinsecazione, sia pubblici che privati e appare perfettamente "calzante" alle nuove figure di lavoratori subacquei tra cui compaiono gli Istruttori subacquei e le Guide ambientali subacquee. Anche i citati "utenti dei servizi di formazione scolastica" risultano, a tutti gli effetti, potersi individuare tra gli allievi partecipanti a corsi subacquei sportivi che, seppur con finalità amatoriali, sono da considerarsi, durante il periodo scolastico, "lavoratori non retribuiti" e, come tali, anch'essi rientranti tra le fascie di quanti debbono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prescritta da apposite normative dell'Ispettorato del Lavoro e Leggi nazionali, da concretizzarsi presso l'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 626 del 19.09.1994 - Attuazione delle Direttive 89/391 CEE,89/654 CEE,89/655 CEE,89/656 CEE,90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che all'art. 1, comma 1, dal titolo "Campo di applicazione " recita che...omissis...Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici...omissis...e all'art. 2, comma 1, lett.a), dal titolo "Definizioni" specifica cosa si intende per ...omissis... Lavoratore : persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,universitaria e professionale...omissis...Sono altresì equiparati gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale...omissis... e all'art. 2, comma 1, lett. b), specifica cosa si intende per...omissis...Datore di lavoro : qualsiasi persona fisica, giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento...omissis...
Se gli allievi di un corso sportivo subacqueo sono da considerarsi, e a ragione, lavoratori perché utenti di un servizio di formazione scolastica, è pur vero che il datore di lavoro si identifica nell'Istruttore subacqueo o nel preposto all'insegnamento e, come tale, deve essere anch'egli in possesso della indispensabile e prescritta professionalità individuabile, ovviamente, nel titolo di qualificazione professionale prescritto dalla legge quadro 845/78. E' palese, infatti, che NESSUN brevetto o attestato di qualsiasi tipo, genere o natura conseguito presso qualunque organizzazione sportivo/amatoriale nazionale, seppur riferentesi a Federazioni nazionali affiliate al CONI, potranno mai conferire a tali attestazioni, paritetico o sostitutivo titolo abilitativo di carattere professionale, così come prescritto dalle citate leggi al riguardo.
Attualmente l'attività di istruzione subacquea viene esercitata da parte di persone sprovviste di tali titoli professionali abilitativi all'esercizio di una professione quale è, a tutti gli effetti, quella di Istruttore subacqueo. Tale attività professionale, pertanto, appare del tutto illegittima poiché priva, non solo del benché minimo titolo di diritto ad espletare un'attività corsuale, ma della indispensabile professionalità attestata secondo la vigente normativa per la materia di cui trattasi che implica, di converso, oggettive responsabilità, anche di carattere penale, nei confronti di chi esercita una attività professionale in cui è prescritto, invece, il possesso di una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato (DD.MM. Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982).
Un successivo Decreto Legislativo, amplia il campo di estrinsecazione del D.L. vo 626/94.

Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 242 del 19.03.1996, dal titolo - Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19.09.1994, n° 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che all'art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. a), specifica ancor meglio cosa si intende per... omissis...
Lavoratore : persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale...omissis...Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici...omissis...
E i lavoratori subacquei, in uno con gli "utenti dei servizi di formazione scolastica", sembrano fin troppo esposti ai rischi derivanti dagli agenti FISICI e BIOLOGICI propri dell'attività subacquea, a qualunque fine e specializzazione operativa svolta, (stati asfittici e sincopali, Malattie da Decompressione, Sindrome Neuro Psichica da Aria Compressa,osteonecrosi,anchilosi,artrosi, etc, etc...).
All'art. 2, comma 1, lett. b) si chiarisce ancor meglio cosa si intende per ...omissis...Datore di lavoro : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 03.02.1993, n° 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale...omissis...
Funzionari di strutture Pubbliche o di Organizzazioni convenzionate con tali strutture,quindi,al pari della figura professionale dell’Istruttore subacqueo, sembrano rientrare facilmente tra le figure previste del datore di lavoro poiché ha la "responsabilità dell'impresa" o "i poteri di gestione" (titolari di diving center o prestatori d'opera o lavoratori autonomi,Associazioni,Agenzie di servizi,etc.) poiché producono un "bene o servizio" didattico o di accompagnamento subacqueo o di carattere ambientale dotato di autonomia finanziaria.
All'art. 2, comma 1, lett. i), infatti si inserisce la chiarificazione di...omissis... Unità produttiva : stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale...omissis...
Il successivo Decreto Legislativo individua “i lavori subacquei con autorespiratori” tra quelli ad elevato indice di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Ci si riferisce al :
- Decreto Legislativo n° 494 del 14.08.1996, dal titolo –Attuazione della Direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.All'art.25,allegato 2, dal titolo "Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori" di cui all’art.11,comma 1,il p.7 cita espressamente :"LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI" e il p.8 i “LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA" diversificando le due categorie di lavoratori.
Tutti i lavori subacquei con respiratori,pertanto, a prescindere dalla tipologia operativa e/o impiego strumentale, sia esso svolto in forma autonoma o subordinata,sia nel settore pubblico o privato (D.L.vo 626/94,art.1,comma 1) possono essere svolti,SOLTANTO, da personale in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge quadro n.845/78 e dai DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982 per l’espletamento di attività lavorative professionali in cui rientrano,a pieno diritto,anche quelle svolte per fini culturali/scientifici (archeologia,ricerca biologico/ambientale e geologica).
Fini culturali,scientifici e di ricerca (archeologica,biologica e geologica) che sono disciplinati,in ambito universitario,dal:
Decreto Ministeriale del 5 Agosto 1998,n.363 dal titolo “Regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.L.gs.19 settembre 1994,n.626 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.1 – Campo di applicazione e particolari esigenze.Comma 1:Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626 e sue modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le attività di didattica,di ricerca,di assistenza,di servizio,svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.
Art.2 – Soggetti e categorie di riferimento.Comma 1:Il datore di lavoro,con apposito provvedimento dell’università,viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee,qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo,dotata di poteri di spesa e di gestione.Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune,il datore di lavoro è il rettore.
Art.2,comma 2:Si intendono per unità produttive le strutture amministrative,le presidenze di facoltà,i dipartimenti,gli istituti,i centri di servizio o di assistenza,le aziende universitarie…omissis…nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee,dotate di poteri di spesa e di gestione,istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
Art.2,comma3:Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica,di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine,di apparecchi ed attrezzature di lavoro…omissis…ovvero di agenti chimici,fisici o biologici (e i rischi connessi con l’espletamento delle attività subacquee svolte in ambito universitario sono quelli propri collegati ai danni fisici a cui sono esposti gli studenti/lavoratori.ndr)…omissis…sono considerati laboratori,altresì,i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede,quali,ad esempio,campagne archeologiche,geologiche,marittime…omissis…
Art.2,comma 4:Oltre al personale docente,ricercatore,tecnico e amministrativo dipendente dell’università,si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati,sia pubblici che privati,che svolge l’attività presso le strutture dell’università…omissis…nonché gli studenti dei corsi universitari,i dottorandi,gli specializzandi,i tirocinanti,i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati,quando frequentino laboratori didattici di ricerca o di servizio e,in ragione dell’attività specificamente svolta,siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
Considerazione valutativa:
Se gli studenti e il personale docente,di ricerca,tecnico e amministrativo di cui al comma 4 effettuano attività subacquea commissionata per fini di studio e/o di ricerca,anche in luoghi o ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede universitaria di cui al prec.art.2,comma 3,essendo considerati “lavoratori”,svolgono una attività di rischio particolare per la sicurezza e la salute, già individuato dal D.L.gs.n.494/96,Cap.II,p.7,sia nel settore archeologico che geologico e marittimo.Sembra palese che qualunque responsabile delle unità produttive di cui al prec.art.2,comma 2,”commissioni” una ricerca subacquea ad uno studente, assume precise responsabilità in caso di evento dannoso possa occorrere al medesimo studente/lavoratore, sia di carattere fisico che biologico.Anche se sembra che il solo esporlo a tale rischio,investa precise responsabilità del “datore di lavoro”.Non v’è dubbio che questi lavoratori/studenti,dottorandi,specializzandi,tirocinanti e borsisti,per fini prevenzionali del rischio insito nelle attività subacquee,a qualunque fine svolto, debbano essere in possesso di adeguata qualifica professionale conseguibile,soltanto, ai sensi della citata Legge-Quadro n.845 del 21.12.1978.Titolazione professionale prescritta,peraltro,dai DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982 per l’espletamento di attività lavorativa subacquea in ambito locale/portuale.E le attività di ricerca archeologica,biologica o geologica sembrano rientrare,a pieno titolo e diritto,tra quelle attività professionali disciplinate dalle leggi fin qui recitate.
La Regione Toscana, in data 30.07.1997, ha emanato la legge regionale n° 54 dal titolo "Disciplina della professione di Guida ambientale subacquea" in attuazione dell'art.11 della legge 17.03.1983, n° 217 dal titolo "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Attualmente si sta predisponendo un Registro iscrizionale di tale fascia di lavoratori subacquei, unitamente alla istituzione di appositi corsi formativi professionali per il conseguimento della qualifica di "Guida ambientale subacquea" ritenuta indispensabile per esercitare attività professionale subacquea rivolta ad una fascia di utenti "amatoriali".
I requisiti richiesti per l'ammissione partecipativa sono :
a) - periodo di attività, documentato fiscalmente, non inferiore a due anni nel periodo 01/01/1992 - 25/08/1997 ;

b) - conseguimento della qualifica professionale nel decennio 01/01/1987 - 25/08/1997 in corsi organizzati dalla Regione Toscana per profili attinenti le specialità previste dalla legge.