Domande Frequenti (clicca sulla domanda per leggere la risposta)
ESISTE UN DIVERSO VALORE LEGALE TRA UNA QUALIFICA PER OTS CONSEGUITA IN UNA REGIONE RISPETTO AD UN'ALTRA?
In Italia la formazione professionale è disciplinata sui principi fondanti della Legge Quadro n. 845/78. (Legge nazionale vigente in materia di formazione professionale).
Tutti i titoli di qualifica professionale rilasciati,da qualsiasi regione italiana – attraverso i propri enti formativi accreditati ed autorizzati – in base alla succitata Legge Quadro hanno identico valore giuridico e – nel caso di specie – abilitano al lavoro subacqueo,così come previsto dal Decreto Ministeriale Marina Mercantile 02/02/1982, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che afferma: ”essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall’art.5 della legge 21 dicembre 1978 n.845”.
Il suddetto decreto ministeriale ha validità su tutto il territorio nazionale.
In 60 anni di esperienza formativa specifica vantata dalla scrivente e l’addestramento (teorico/pratico)impartito durante i nostri corsi consente,come ha sempre consentito, l’esercizio dell’attività lavorativa fino alla batimetria di -50 con uso di aria compressa.
Onde evitare di incappare in azioni illecite poste in essere da soggetti terzi che ingenerano ambiguità e dubbio,vi suggeriamo di rivolgervi alle uniche Autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell’esercizio del lavoro subacqueo che sono la Guardia Costiera (Sezione Tecnica) a voi più vicina.
Sono un cittadino extracomunitario posso frequentare i corsi?
Sì.
Per periodi superiori ai 90 giorni dovrai richiedere il permesso di soggiorno. Di seguito i documenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno:
1. passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi (per alcuni Paesi è richiesta la validità superiore a 6 mesi) a quella del visto richiesto;
2. visto di ingresso per motivi di studio;
3. certificato di iscrizione al corso,previa verifica della conoscenza della lingua italiana;
4. biglietto aereo (o di altro mezzo di trasporto) di andata e ritorno ovvero la prenotazione del volo;
5. soluzione abitativa;
6. dimostrazione del possesso di mezzi finanziari (non inferiore a € 350 per ogni mese di durata dell’anno scolastico/accademico) sufficienti al sostentamento durante la permanenza in Italia. Il richiedente, mediante appropriata documentazione (ad es. dichiarazione di lavoro, contanti, carta di credito, traveller cheques, polizza fidejussoria emessa in Italia, dovrà provare di trovarsi in una situazione socio-economica idonea;
7. assicurazione sanitaria, valida in Italia (e anche nello Spazio Schengen).
Se invece sei già regolarmente soggiornante sul territorio italiano,serve solo il permesso di soggiorno di cui già sei in possesso.
Come posso verificare se il corso di formazione professionale pubblicizzato è davvero riconosciuto dalla Regione?
Clicca sul link della Regione italiana d’interesse per controllare che i corsi proposti dagli Enti di formazione professionale siano autorizzati.
Per alcune Regioni è necessario fare una ricerca a testo libero digitando il nome completo del corso (per es.Operatore Tecnico Subacqueo).
Poichè alcuni Enti regionali non dispongono ancora dell’elenco dei corsi autorizzati, abbiamo provveduto a fornire i link degli Assessorati interessati a cui rivolgersi per delucidazioni.
Regione Molise Lista_CFP_Con_Corsi_MOLISE_201516
Le leggi emanate dalle singole Regioni italiane hanno validità nazionale ed europea; oppure sono limitate al territorio della Regione stessa che le ha approvate?
COS'E' L' IMCA - INTERNATIONAL MARINE CONTRACTORS ASSOCIATION?
Nel settore della subacquea commerciale si sente molto spesso parlare di questa associazione (IMCA) purtroppo,a volte,in modo non corretto attribuendogli compiti e competenze che non ha,così come non potrebbe mai avere.
L’IMCA – International Marine Contractors Association è giuridicamente una associazione privata non riconosciuta. Per tale motivo,fatte salve ripercussioni di carattere anche penale, non può riconoscere in modo discrezionale e unilaterale diplomi e/o qualifiche rilasciati in forza di leggi vigenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea.
Come si può evincere dallo Statuto (Governance) dell’IMCA,la stessa si dichiara “Private Company” a cui ci si può associare versando una quota in denaro che darà diritto all’associato al ruolo di “Member”(membro) e all’uso del logo di un’associazione privata non riconosciuta,l’IMCA per l’appunto.
La veste di Membro darà luogo,poi,alla possibilità di effettuare una serie di corsi privati giuridicamente senza alcuna validità legale,poichè rilasciati da un’organizzazione non riconosciuta (IMCA appunto) quali,per esempio, “diving supervisor” “life support technician” e “diver medic”.
Dal sito IMCA Bye-Law “Introduction” (che si riporta di seguito) la stessa chiarisce le proprie finalità statutarie.
1 INTRODUCTION
1.1 The International Marine Contractors Association (“IMCA”, or the “Association”) is the international trade association representing the interests of contractors and the associated supply chain directly or indirectly involved with the construction, installation, maintenance and/or operation of marine facilities for the extraction, production or transportation of offshore oil or gas. In addition, IMCA represents those who are involved directly or indirectly with installation,maintenance and operation of marine facilities for other extractive industries and for utilisation of wind, wave and other energy sources in a marine environment. IMCA’s scope of interest covers a broad range of activities in the commercial markets of marine contracting.
1.4 In particular, IMCA promotes improvements in health, safety, environmental, quality, technical and contracting standards by the publication of information notes, codes of practice, technical guidance documents and the like.
In general, IMCA’s role in training is limited to offering guidance on course content, entry level requirements and related topics, with actual courses and training provision developed and delivered by individual training establishments.
Sempre dal sito dell’IMCA:
IMCA’s direct role in certification is restricted to three diving positions: air and bell diving supervisors,life support technicians.
https://www.imca-int.com/core/competence-training/certification/
No other IMCA certification of individuals is currently provided.
Come si può comprendere il ruolo diretto dell’IMCA nel rilascio delle certificazioni è limitato alle figure di cui sopra.
Di seguito il link da cui si evince (in funzione della quota associativa versata) il “riconoscimento” che viene dato dall’IMCA.
https://www.imca-int.com/about-imca/membership/fees/
Di seguito i links IMCA degli organismi “riconosciuti” (sempre previo versamento della quota associativa),nella categoria diving e relativi corsi.
https://www.imca-int.com/briefing/1343/diver-and-diving-supervisor-certification-9/
https://www.imca-int.com/divisions/diving/personnel/diving-supervisor/bell-courses/
https://www.imca-int.com/divisions/diving/personnel/life-support-lst/courses/
https://www.imca-int.com/divisions/diving/personnel/diver-medic/courses/
SITO UFFICIALE IMCA https://www.imca-int.com/
Perchè il corso per OTS della Marco Polo è stato portato a 300 ore?
Come già effettuato periodicamente nel passato,i contenuti programmatici e il relativo monte orario di singola materia sono stati ulteriormente rivisti ed attualizzati per continuare a favorire una aggiornata e consolidata formazione dei propri allievi,ottenendo un triplice vantaggio:
-un congruo risparmio di tempo di frequenza del Corso,rispetto al passato, pari a circa tre mesi (da 6 mesi per 800 ore,a 3 mesi per 500);
-un consistente risparmio delle spese di mantenimento di vitto e alloggio a Roma (circa 3 mesi);
-un più rapido inserimento nel mondo del lavoro (anticipazione di 3 mesi ).
Quanta teoria e quanta pratica è prevista?
Circa il 50%,con facoltà della Scuola di ridurre od ampliare le ore previste per singola materia,fermo restando il monte orario totale.
Quanto tempo dura il Corso?
Circa 50 giorni,esami finali compresi, con cadenza oraria di massima dalle ore 15.30 alle ore 20.30 di tutti i giorni feriali,fatto salvo per le esercitazioni pratiche che si svolgeranno in orario diurno,pomeridiano,serale e/o notturno.
Perchè questo orario pomeridiano/serale? Non era meglio a 8 ore al giorno?Il Corso sarebbe durato ancora meno.
Abbiamo sempre lasciato agli allievi,soprattutto perchè provenienti,nella stragrande maggioranza dei casi, da altre regioni italiane o da Paesi Membri della Unione Europea o extra UE Argentina,Brasile,etc.la possibilità di “sbarcare il lunario” attraverso una occupazione saltuaria che li ha sollevati,sia dalle spese di permanenza corsuale (vitto e alloggio) che,anche e soprattutto,per continuare l’opera di mantenimento di propri nuclei familiari preesistenti.Questo orario,ormai sperimentato da tanti anni, consente la realizzazione delle loro aspettative corsuali.
C'è possibilità di effettuare assenze?
Sì,non oltre il 20% del monte orario totale e purchè non coincidano con i punti salienti del ciclo addestrativo in atto a quel momento.
In cosa consistono gli esami di fine corso?
Consistono in 2 prove scritte,un colloquio ed una prova pratica
Siamo assicurati durante il periodo corsuale?
Sì,ai sensi delle vigenti leggi tutti gli allievi sono coperti da assicurazione INAIL
Sono previsti stage durante il corso?
No.Lo stage nella nostra scuola si identifica non già in una partecipazione passiva tipica di uno stagista che puo’ soltanto osservare varie lavorazioni svolte da professionisti,ma in una serie di esperienze pratiche acquisite durante sedute di cantiere (circa 200 ore del monte orario totale) dove l’allievo in forma partecipativa ed attiva acquisisce nozioni esperienziali teoriche e pratiche quali la marineria,la meccanica operativa,demolizione,taglio subacqueo,recuperi,sorbonatura,etc.all’interno della nostra struttura concepita e realizzata, a tal fine, su un’area di 6000 mq.
Gli esami di fine corso vengono svolti subito?
Si,la durata complessiva è compresa degli esami finali svolti di fronte ad una apposita commissione composta ai sensi dell’art.14 della Legge Quadro n.845/78 e di cui deve far parte, in qualità di Presidente di Commissione un funzionario della Regione a cui si aggiungono un rappresentante del:
- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- Ministero della Pubblica Istruzione (M.I.U.R.);
- Organizzazioni Sindacali di categoria e imprenditoriali.
Ci sono limiti di età per frequentare i corsi?
No.
Dovendo soggiornare a Roma per il periodo corsuale,come ci si organizza per l’alloggio?
Solitamente,gli allievi risultati idonei alle visite mediche,prendono in affitto appartamenti,per 4 persone dividendosi le spese di vitto e alloggio.
Su internet si sa gira un po’ di tutto,come faccio ad avere la certezza che la scuola che sceglierò sia davvero autorizzata a svolgere corsi di formazione professionali?
A livello nazionale,tutte le strutture formative DEVONO essere accreditate dalle Regioni; se l’ente di formazione è realmente accreditato sarà presente in un elenco e pubblicato sui siti istituzionali delle Regioni stesse, in link solitamente denominati “Enti Accreditati”,”Sedi formative accreditate” “Elenco organismi accreditati”.Le Regioni/PA dispongono di propri elenchi di sedi e/o organismi accreditati che vengono periodicamente aggiornati.
L’accreditamento delle strutture formative è l’atto con cui le amministrazioni delle Regioni riconoscono ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione.
L’accreditamento nasce dall’esigenza di definire standard minimi nazionali di qualità per i soggetti che intendono realizzare attività formative: il primo riferimento normativo è contenuto nella legge 196/97, laddove all’articolo 17 si dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle Regioni e/o delle Province autonome anche in convenzione con enti “aventi requisiti predeterminati”.
In questo contesto viene varato il primo impianto regolamentare di riferimento con il D.M. 166/2001.
Nella seduta del 20 marzo 2008 la Conferenza Stato Regioni ha approvato una “Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” che rivisita i principi e le linee guida individuati in precedenza dal D.M. 166/2001 e individua i nuovi standard minimi nazionali di qualità dell’offerta formativa erogata.
E’vero che a breve tutte le Regioni italiane dovranno disporre di percorsi formativi e di profili professionali uguali a livello nazionale?
Si,l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, 27 luglio 2011,riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e l’istituzione del Repertorio nazionale dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale,recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011.
A tal fine alcune Regioni hanno già disposto il profilo professionale,nella fattispecie dell’OTS,come la Regione Lazio,Emilia Romagna; le altre dovranno uniformarsi affinchè,attraverso l’ISFOL/Min.del Lavoro, possa realizzarsi un programma formativo nazionale univoco per tutti gli enti di formazione italiani,in attuazione anche da quanto richiesto dalla nuova strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio Europeo in sostituzione di quella di Lisbona.
Il Repertorio delle competenze e dei profili – di cui fa parte la figura dell’Operatore Tecnico Subacqueo approvato con D.G.R.n.452/2012 – raccoglie e definisce i profili e le competenze rilevanti per il sistema di istruzione, formazione e lavoro.
La struttura del Repertorio è incentrata sui profili, che costituiscono il riferimento per le attività caratterizzanti, i livelli di apprendimento e le unità di competenze, intese come “insieme di capacità e conoscenze necessarie a svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili”.
Il Repertorio della Regione Lazio si inserisce nel percorso tracciato dal D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, fornendo il proprio contributo alla costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del citato Decreto Legislativo e ponendosi nel comune cammino delle istituzioni centrali e regionali verso la costruzione di un Sistema nazionale di certificazione.
Che titolo di fine corso si consegue?
Per entrambi i corsi di Operatore Tecnico Subacqueo viene rilasciato attestato di qualificazione professionale in ottemperanza della Legge Quadro n.845/78 e regionali di attuazione ed è conforme ai DD.MM.Marina Mercantile 13.01.1979 e 02.02.1982.Questo titolo è valido ai sensi dell’art.14 della suddetta legge nazionale per l’ammissione ai pubblici concorsi e fruisce dell’applicazione della Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE consentendo la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea;è altresì riconosciuta dall’organismo Inglese HSE per il lavoro subacqueo, ovvero internazionale.per effettuare lavorazioni subacquee entro i 50 metri di profondità così come previsto anche dalle Norme UNI n.11366/2010 – recepite con Decreto Legge n.1/2012 –
Le Norme UNI n.11366 dal titolo:Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria recitano al p. 5.1.4 Profondità d’immersione:
“Le operazioni in basso fondale sono limitate alla quota batimetrica massima di −50 m.”
Che funzione ha la torretta in uso presso la Scuola?
La torretta in uso presso la Scuola è sorta con la precisa funzione di una vera e propria aula didattica dove poter ricreare l’ambientazione subacquea preferita e finalizzata alle operatività più ricorrenti in ambito lavorativo.La sua altezza è pari a 6 metri e dispone di un diametro di 4 metri e queste dimensioni conferiscono a questo ambiente subacqueo un passaggio esperienziale ed ambientale unico ed indispensabile nel suo genere.A maggior ragione ove si consideri la presenza di 3 oblò disposti a 120° sulla circonferenza che consente a più istruttori la correzione in loco di lavorazioni subacquee di determinato impegno mnemonico/ambientale.
Con l’uscita degli inglesi dalla UE (Brexit) quali ripercussioni si potranno avere sul riconoscimento dei titoli professionali?
Non si parla di effetti di brevissimo periodo perché, come è stato più volte ribadito, i risultati referendari sulla Brexit apriranno negoziati molto ardui che non troveranno soluzione in tempi brevi.
Per lavorare all'estero è necessario conoscere la lingua del Paese ospitante?
Sì,se ci si rivolge direttamente è sempre stato necessario conoscere la lingua del Paese ospitante a cui viene data la possibilità di imporre un controllo delle conoscenze linguistiche dopo il riconoscimento della qualifica ma prima dell’accesso alla professione (nuovo art. 53). sancito dalla nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2013/55/UE) che integra e modifica la Direttiva 2005/36/CE, la quale rimane, perciò, la struttura normativa
L’iscrizione in Capitaneria di porto,in ottemperanza del D.M.Marina Mercantile 13.01.1979,limita l’attività lavorativa dell’Operatore Tecnico Subacqueo,al solo ambito portuale (cioè all’interno dei porti)?
leggi la risposta nel nostro box “Consulenza legale”.
Quali sono gli elementi identificativi sulla valenza legale di un attestato di qualifica professionale conforme alla Legge n.845/78,per essere riconosciuto ai sensi dei DD.MM 13/01/1979 e 02/02/1982,per l'esercizio al lavoro subacqueo?
Risposta in preparazione